Controllo a distanza dei lavoratori
Controllo a distanza dei lavoratori: con quali regole e adempimenti per le imprese?
Buongiorno, in questo articolo di psoa quotidiano parleremo di alcune interventi
interpretativi che l’ispettorato Nazionale del Lavoro ha fatto in ordine al rilascio
dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori
anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati dalle aziende
si tratta di quei provvedimenti richiesti dalle aziende.
Per esigenze organizzative produttive o per motivi di sicurezza del lavoro
o per tutelare il patrimonio aziendale vogliono installare impianti audiovisivi
o altri strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di un controllo a distanza
dell’attività dei propri lavoratori la prima indicazione contenuta nella nota 2572 del 14 aprile 2023
l’ispettorato la dà in merito alla propedeuticità dell’accordo collettivo sul provvedimento autorizzativo.
In pratica l’installazione di questi impianti deve passare primariamente dall’accordo collettivo
con larappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanza sindacali aziendali presenti in azienda;
solo il mancato accordo con le rappresentante sindacali o la loro assenza può costituire
il presupposto per ricorrere la procedura autorizzatoria presso l’ispettorato territoriale
quindi nell’istanza di richiesta dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto
dovrà essere allegata la documentazione comprovante il mancato accordo
ovvero dichiarata l’assenza delle rappresentanze sindacali
L’ispettorato ricorda che un eventuale consenso scritto dei singoli lavoratori
non può sostituire l’accordo sindacale ragion per cui l’installazione dovrà essere legittima
e dovrà essere anche sanzionata penalmente l’azienda altro chiarimento riguarda le imprese
che intendono installare impianti in più unità produttive qualora le unità produttive fossero ubicate
dallo stesso ambito territoriale di competenza di un solo ispettorato del lavoro
l’impresa dopo aver espletato negativamente l’accordo sindacale potrà presentare una sola istanza di autorizzazione
e l’ispettorato dopo aver fatto opportune verifiche emanerà un unico provvedimento
valido per tutte le unità produttive interessate all’azienda.
Viceversa qualora l’impresa abbia unità produttiva ubicate in diverse province
potrà stipulare singoli accordi con le rappresentanze sindacali delle singole unità
ovvero stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
in ambito Nazionale ovvero in caso di mancato accordo o in assenza della rappresentanza sindacale
andiamo a presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’ispettorato
o in alternativa alla sede centrale.
Altra casistica qualora l’impresa sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo
ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva in questo caso
può presentare istanza di integrazione purché l’impianto da utilizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti
e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato
In caso di nuova azienda si possono realizzare questi eventi l’azienda di nuova Costituzione
può fare richiesta di autorizzazione anche se priva di dipendenti qualora abbia intenzione di effettuare assunzione
nell’istanza dovrà indicare il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all’avvio dell’attività
Se l’azienda senza personale ha già installato l’impianto qualora voglia assumere personale
dovrà presentare domanda di autorizzazione all’ispettorato dichiarando di aver disattivato l’impianto
che potrà essere rimesso in funzione esclusivamente dopo il provvedimento autorizzativo dell’ispettorato.
In merito ai sistemi di geolocalizzazione l’ispettorato riprendendo alcuni interventi del garante della privacy
sull’argomento ha evidenziato come i principi di liceità necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali
debbano essere al centro dell’utilizzo di questi dispositivi tecnologici in questo modo
il titolare del sistema di geolocalizzazione al fine di tutelare i propri lavoratori
dovrà escludere il monitoraggio continuo consentire la visualizzazione della posizione geografica
da parte dei soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite
consentire di regola la disattivazione del dispositivo durante le pause
E al di fuori dell’orario di lavoro effettuare di regola di trattamenti dei dati personali
mediante pseudo mimizzazione prevedere la memorizzazione dei dati coinvolti
solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità
perseguite in ragione di tutto ciò e gli uffici dell’ispettorato dovranno valutare attentamente le ragioni prodotte
dalle aziende per l’installazione degli impianti di geolocalizzazione verificando che la tipologia dei dati raccolti
ed il loro effettivo trattamento siano correlati alle esigenze dichiarate
e siano rispettosi dei principi di lecita necessità e proporzionalità.